Articolo Normativa

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 15/4/2009 n. 3755

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Articolo 11

Modifiche ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009

1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 e' aggiunto il seguente comma «2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attivita' emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale e' corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo».
2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attivita' di emergenza, la medesima Regione e' autorizzata ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'espletamento delle attivita' tecnico scientifiche da porre in essere per il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordini professionali regionali.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo.
5. All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 dopo le parole «delle Regioni» sono aggiunte le parole «e degli Enti locali».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Supporto all'attuazione delle iniziative
Articolo 2 - Sostituzione articolo 7 ordinanza di protezione civile n. 3754 9 aprile 2009
Articolo 3 - Modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 4 - Modifiche articolo 15 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 5 - Inserimento articolo 16 ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 6 - Pagamenti relativi alle risorse finanziarie arrivate sui conti correnti bancari o postali fruttiferi
Articolo 7 - Iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
Articolo 8 - Commissario delegato
Articolo 9 - Funzionalità ed efficienza delle attività
Articolo 10 - Esigenze del Dipartimento della protezione civile
Articolo 11 - Modifiche ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
Articolo 12 - Oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico
Articolo 13 - Modifiche ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754
Articolo 14 - Necessità di ricostruire la sede del Compartimento ANAS
Articolo 15 - Oneri connessi alla realizzazione delle iniziative