Decreto Legge 23/5/2008 n. 92
Articolo 2 ter
Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 24/7/2008, N. 125
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Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per
i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai
sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto,
i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio
della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine
ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della
legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere
contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n.
241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma
i dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e
della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal
ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche'
dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore
a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta
la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia'
stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio
superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il
Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai
dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi.
In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo
86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere
le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal
caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura
civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione
delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non
si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura
penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali,
in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241,
l'imputato o il suo difensore munito di
procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere
contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n.
241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta
di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice
di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo
446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia'
stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma
vi sia stato il dissenso da parte del
pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre
che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche al codice penaleArticolo 2 - Modifiche al codice di procedura penale
Articolo 2 bis - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1989, n. 271
Articolo 2 ter - Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
Articolo 5 - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 6 - Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
Articolo 6 bis - Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 7 - Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
Articolo 7 bis - Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
Articolo 8 - Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 8 bis - Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 9 - Centri di identificazione ed espulsione
Articolo 10 - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
Articolo 10 bis - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Articolo 11 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 11 bis - Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
Articolo 11 ter - Abrogazione
Articolo 12 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 12 bis - Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 12 ter - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 12 quater - Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Articolo 13 - Entrata in vigore