Decreto Legge 23/5/2008 n. 92
Articolo 4
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/7/2008, N. 125
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01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «art. 187»
le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 8» (1)
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno»
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale,
salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo
sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, salvo
che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione
di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti
si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,
le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che
il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma
2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo'
essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna
al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma
2, lettera c);
e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna
per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con
le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che
il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie
piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti:
«Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,». (2)
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto
fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle
di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti:
«e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».
(1)
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo
periodo e' commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.». (2)
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24/7/2008, n. 125.
(2) Comma modificato dalla legge di conversione 24/7/2008, n. 125.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche al codice penaleArticolo 2 - Modifiche al codice di procedura penale
Articolo 2 bis - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1989, n. 271
Articolo 2 ter - Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
Articolo 5 - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 6 - Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
Articolo 6 bis - Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 7 - Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
Articolo 7 bis - Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
Articolo 8 - Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 8 bis - Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 9 - Centri di identificazione ed espulsione
Articolo 10 - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
Articolo 10 bis - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Articolo 11 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 11 bis - Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
Articolo 11 ter - Abrogazione
Articolo 12 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 12 bis - Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 12 ter - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 12 quater - Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Articolo 13 - Entrata in vigore