Decreto Legge 23/5/2008 n. 92
Articolo 1
Modifiche al codice penale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/7/2008, N. 125
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Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 235 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).
- Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento
dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione
europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero
o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello
Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita’ di cui, rispettivamente,
all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato
dal giudice e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal
caso e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche
fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»; (1)
b) l’articolo 312 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).
- Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento
dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione
europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero
o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta’ personale per taluno
dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia
di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento
dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita’
di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato
dal giudice e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal
caso e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche
fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»; (1)
b-bis) all’articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle
seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite
dalle seguenti: «da dodici».
4) all’ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,»
sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo
mafioso anche straniere». (2)
b-ter) l’articolo 495 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri). - Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identita’,
lo stato o altre qualita’ della propria o dell’altrui persona e’
punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non e’ inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita’, sul proprio stato
o sulle proprie qualita’ personali e’ resa all’autorita’
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se,
per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione
penale viene iscritta sotto falso nome»; (2)
b-quater) dopo l’articolo 495-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione
o l’accertamento di qualita’ personali). - Chiunque, al fine di
impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui
corpo utili per consentire l’accertamento di identita’ o di altre
qualita’ personali, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto e’ aggravato se commesso nell’esercizio di una professione
sanitaria»; (2)
b-quinquies) l’articolo 496 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita’ o su qualita’
personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli
precedenti, interrogato sulla identita’, sullo stato o su altre qualita’
della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico
ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio
delle funzioni o del servizio, e’ punito con la reclusione da uno a cinque
anni». (2)
b-sexies) all’articolo 576, primo comma, e’ aggiunto il seguente
numero:
“5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento
delle funzioni o del servizio”». (2)
c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e’ sostituita dalla
seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»; (1)
c-bis) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e
terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo
e quarto comma».)
d) al terzo comma dell’articolo 590, e’ aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il
fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione
da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione
da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l’articolo 590 e’ inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza
di cui all’art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo
590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse
da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’
di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
(1)
f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e’ aggiunto il
seguente:
«11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale.»: (1)
f-bis) all’articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e’ aggiunto il
seguente:
«In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati
a carico del condannato non puo‘ essere, per cio’ solo, posta a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.».
(2)
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(1) Lettera modificata dalla legge di conversione 24/7/2008, n. 125.
(2) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 24/7/2008, n. 125.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche al codice penaleArticolo 2 - Modifiche al codice di procedura penale
Articolo 2 bis - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1989, n. 271
Articolo 2 ter - Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
Articolo 5 - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 6 - Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
Articolo 6 bis - Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 7 - Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
Articolo 7 bis - Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
Articolo 8 - Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 8 bis - Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 9 - Centri di identificazione ed espulsione
Articolo 10 - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
Articolo 10 bis - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Articolo 11 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 11 bis - Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
Articolo 11 ter - Abrogazione
Articolo 12 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 12 bis - Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 12 ter - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 12 quater - Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Articolo 13 - Entrata in vigore