Decreto Legge 23/5/2008 n. 92
Articolo 2
Modifiche al codice di procedura penale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/7/2008, N. 125
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Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis»
sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso; (1)
Ob) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e
le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche
disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente»; (1)
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta
dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati
la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando
le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360,
risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria
dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita'
di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia
giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del
sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate,
previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire
dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria.
E'
fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
(2)
a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «.
Distruzione di cose sequestrate"». (1)
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51,
comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti
di prevenzione antimafia»; (2)
b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo
495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento
di qualita' personali, previste
dall'articolo 495-ter del codice penale»; (1)
c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza
non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente
le indagini.»; (2)
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo
che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.».
Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo»
e' sostituita dalla seguente:
«trentesimo»; (2)
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a
giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo'
chiedere», sono sostituite dalle seguenti «salvo che cio' pregiudichi
gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»; (2)
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori
dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni
dall'esecuzione della misura, per il reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato
di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del
procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per
la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta
la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata
o annullata per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le
seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624,
quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625,
624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui
all'articolo 61, primo comma, numero
11-bis), del medesimo codice,» (2)
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(1) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 24/7/2008, n. 125.
(2) Lettera modificata dalla legge di conversione 24/7/2008, n. 125.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche al codice penaleArticolo 2 - Modifiche al codice di procedura penale
Articolo 2 bis - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1989, n. 271
Articolo 2 ter - Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Articolo 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
Articolo 5 - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 6 - Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
Articolo 6 bis - Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 7 - Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
Articolo 7 bis - Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
Articolo 8 - Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 8 bis - Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
Articolo 9 - Centri di identificazione ed espulsione
Articolo 10 - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
Articolo 10 bis - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Articolo 11 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 11 bis - Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
Articolo 11 ter - Abrogazione
Articolo 12 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Articolo 12 bis - Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 12 ter - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 12 quater - Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Articolo 13 - Entrata in vigore