Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6
Articolo 10
Modifiche allart. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per lattuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
1. La lettera c-bis) del comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 141/1997 è sostituita dalla seguente: “c-bis) Per l’anno 2008, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell’interessato al comune. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a 50 metri.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per labbattimento e lespianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche allart. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per lattuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione allart. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore