Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6
Articolo 8
Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 9 febbraio 1995, n. 59 (Abbattimento piante di olivo).
2. Restano valide le autorizzazioni all’abbattimento rilasciate, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del D.P.G.R. n. 59/1995 e del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).
3. I proprietari delle piante, già autorizzati all’abbattimento ai sensi del D.P.G.R. n. 59/1995 e del Decreto Luogotenenziale 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione all’abbattimento nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 5, comma 1, lettera a) della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per labbattimento e lespianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche allart. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per lattuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione allart. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore
