Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6
Articolo 6
Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 (cinquecento) ad euro 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila).
2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell’ autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 (duemilacinquecento) ad euro 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
3. Il vivaista nonché i soggetti individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 che acquisiscono piante adulte di olivo provenienti dal territorio della Regione Abruzzo in assenza dell’ autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 (duemilacinquecento) ad euro 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
4. Chiunque trasporta piante adulte di olivo nell’ambito della stessa proprietà in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 (cento) ad euro 600,00 (seicento).
5. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 5, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento) a euro 3.000,00 (tremila).
6. La competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Abruzzo che la esercita attraverso:
a) il Servizio competente della Direzione Agricoltura, nei casi di abbattimento senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 4, comma 2;
b) il Servizio fitosanitario regionale dell’ARSSA, nei casi di trasferimento di piante di olivo adulto senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4.
Gli stessi Servizi sono competenti a ricevere verbali e scritti difensivi, all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso.
7. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 35016 - U.P.B. 03.05.001 denominato: Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura.
8. La Giunta regionale, Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per labbattimento e lespianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche allart. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per lattuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione allart. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore
