Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione - Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo

Articolo 5

Cessioni e spostamenti

Cessioni e spostamenti

1. I proprietari delle piante autorizzati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge possono:
a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terrieri nell’ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214(Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali);
b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.
2. L’azienda vivaista interessata all’acquisizione delle piante di olivo ai sensi dell’art. 19 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 214/2005, deve presentare al competente Servizio fitosanitario regionale richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dall’agricoltore interessato, nonché copia della preventiva autorizzazione all’espianto o all’abbattimento.
3. Analoga richiesta deve essere prodotta dal proprietario che intende trapiantare le piante di olivo in altro terreno di sua proprietà, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada; medesima richiesta deve essere prodotta dai proprietari terrieri di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
4. Il Servizio fitosanitario regionale, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari ove ritenuto opportuno, e constatata la conformità di quanto dichiarato ai casi previsti dalla normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.
5. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l’obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione all’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore