Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2008)

Articolo 21

Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova

1. La Regione è autorizzata a concedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa, al Comune di Genova un finanziamento rimborsabile in cinque anni, nei limiti dell’importo previsto dall’articolo 1, comma 1302, della l. 296/2006, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare sulla base dello specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il Presidente della Regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali sottoscritto in data 20 marzo 2007.
2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa al finanziamento di cui al comma 1.
3. L’avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell’acquisizione della documentazione formale di approvazione delle opere e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonché dell’acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Indebitamento
Articolo 2 - Vincolo di destinazione
Articolo 3 - Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
Articolo 4 - Riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia
Articolo 5 - Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale
Articolo 6 - Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali
Articolo 7 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 8 - Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali
Articolo 9 - Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione
Articolo 10 - Contenimento della spesa per il personale della Regione
Articolo 11 - Contenimento della spesa per trasferta del personale
Articolo 12 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento
Articolo 13 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 14 - Riduzione della spesa per rappresentanza
Articolo 15 - Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato
Articolo 16 - Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato
Articolo 17 - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Articolo 18 - Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi
Articolo 19 - Programma investimenti in sanità
Articolo 20 - Finanziamento rimborsabile all’Università di Genova
Articolo 21 - Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova
Articolo 22 - Intervento straordinario per la mobilità
Articolo 23 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 34 (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana "Intemelia")
Articolo 24 - Fondi speciali
Articolo 25 - Copertura finanziaria
Articolo 26 - Dichiarazione d’urgenza