Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2008)

Articolo 18

Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi

1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2008 in euro 10.000.000,00.
2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d’intesa Regione - Province approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2005, n. 730 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell’articolo 5 del Protocollo d’intesa entro trenta giorni dall’assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli interventi e della determinazione dei criteri di perequazione.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l’istruttoria delle domande di finanziamento e formulano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all’individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell’adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Indebitamento
Articolo 2 - Vincolo di destinazione
Articolo 3 - Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
Articolo 4 - Riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia
Articolo 5 - Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale
Articolo 6 - Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali
Articolo 7 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 8 - Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali
Articolo 9 - Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione
Articolo 10 - Contenimento della spesa per il personale della Regione
Articolo 11 - Contenimento della spesa per trasferta del personale
Articolo 12 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento
Articolo 13 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 14 - Riduzione della spesa per rappresentanza
Articolo 15 - Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato
Articolo 16 - Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato
Articolo 17 - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Articolo 18 - Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi
Articolo 19 - Programma investimenti in sanità
Articolo 20 - Finanziamento rimborsabile all’Università di Genova
Articolo 21 - Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova
Articolo 22 - Intervento straordinario per la mobilità
Articolo 23 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 34 (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana "Intemelia")
Articolo 24 - Fondi speciali
Articolo 25 - Copertura finanziaria
Articolo 26 - Dichiarazione d’urgenza

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