Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2008)

Articolo 13

Riduzione della spesa per consulenze

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Riduzione della spesa per consulenze

1. Per l’anno 2008 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all’assistenza legale a favore della Regione, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
b) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni; (1)
c) per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all’attuazione di programmi comunitari ed interamente finanziati nell’ambito dei medesimi;
d) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purchè strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.
3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)) e di cui all’articolo 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non può essere superiore, per l’anno 2008, ai corrispondenti impegni assunti nell’anno 2007.
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(1) Lettera sostituita dall'art. 1, LR1/8/2008, n. 28.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Indebitamento
Articolo 2 - Vincolo di destinazione
Articolo 3 - Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
Articolo 4 - Riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia
Articolo 5 - Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale
Articolo 6 - Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali
Articolo 7 - Contrasto dell’evasione fiscale
Articolo 8 - Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali
Articolo 9 - Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione
Articolo 10 - Contenimento della spesa per il personale della Regione
Articolo 11 - Contenimento della spesa per trasferta del personale
Articolo 12 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento
Articolo 13 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 14 - Riduzione della spesa per rappresentanza
Articolo 15 - Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato
Articolo 16 - Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato
Articolo 17 - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Articolo 18 - Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi
Articolo 19 - Programma investimenti in sanità
Articolo 20 - Finanziamento rimborsabile all’Università di Genova
Articolo 21 - Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova
Articolo 22 - Intervento straordinario per la mobilità
Articolo 23 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 34 (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana "Intemelia")
Articolo 24 - Fondi speciali
Articolo 25 - Copertura finanziaria
Articolo 26 - Dichiarazione d’urgenza

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