Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 9
Articolo 20
Finanziamento rimborsabile allUniversità di Genova
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Finanziamento rimborsabile all’Università di Genova
1. La Regione è autorizzata a concedere all’Università di Genova un finanziamento rimborsabile in quindici anni, nei limiti dell’importo previsto dall’articolo 1, comma 1333, della l. 296/2006, per la realizzazione del progetto relativo all’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca ed attività industriali degli Erzelli.
2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative, le forme di garanzia e la remunerazione relativa al finanziamento di cui al comma 1.
3. L’avvio delle erogazioni regionali, da effettuarsi sulla base del piano finanziario attuativo ovvero degli stati di avanzamento lavori, avviene a seguito dell’acquisizione della documentazione formale di approvazione dell’opera e di impegno della contribuzione statale da parte del Ministero competente, nonché dell’acquisizione della documentazione concernente la forma di garanzia di cui al comma 2.(1)
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(1) Comma modificato dall'art. 7, L.R. 24/11/2008, n. 42.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - IndebitamentoArticolo 2 - Vincolo di destinazione
Articolo 3 - Variazione delladdizionale regionale allimposta sul reddito
Articolo 4 - Riduzione delladdizionale regionale allimposta sul reddito per carichi di famiglia
Articolo 5 - Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale
Articolo 6 - Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali
Articolo 7 - Contrasto dellevasione fiscale
Articolo 8 - Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali
Articolo 9 - Patto di Stabilità interno e formazione del Bilancio di previsione
Articolo 10 - Contenimento della spesa per il personale della Regione
Articolo 11 - Contenimento della spesa per trasferta del personale
Articolo 12 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento
Articolo 13 - Riduzione della spesa per consulenze
Articolo 14 - Riduzione della spesa per rappresentanza
Articolo 15 - Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato
Articolo 16 - Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze e spese di rappresentanza degli enti del settore regionale allargato
Articolo 17 - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Articolo 18 - Fondo regionale per lattuazione del Piano degli interventi
Articolo 19 - Programma investimenti in sanità
Articolo 20 - Finanziamento rimborsabile allUniversità di Genova
Articolo 21 - Finanziamento rimborsabile al Comune di Genova
Articolo 22 - Intervento straordinario per la mobilità
Articolo 23 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 34 (Norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità montana "Intemelia")
Articolo 24 - Fondi speciali
Articolo 25 - Copertura finanziaria
Articolo 26 - Dichiarazione durgenza
