Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45

Norme per la gestione integrata dei rifiuti

Articolo 45

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

TITOLO VI - Norme per l’esercizio delle funzioni
CAPO I - Autorizzazioni e iscrizioni

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all’ente competente ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 o della normativa vigente di settore, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i requisiti e condizioni di cui all’art. 178, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti, l’esercizio delle funzioni amministrative relative all’approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti, al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all’entità delle prestazioni, garantendo la promozione dell’utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all’attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
3. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
4. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa statale o regionale, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ed i termini del procedimento restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.
5. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; a tal fine l’istruttoria verifica la sussistenza dell’interesse pubblico generale alla realizzazione dell’impianto.
6. L’autorizzazione verifica e garantisce, anche tramite apposite prescrizioni, che l’impianto è realizzato e l’attività svolta nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’art. 178, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006. Se nel corso dell’esame della documentazione si rileva la necessità di provvedere all’integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
7. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa; il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non vengono iniziati e l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:
a) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro ventiquattro mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;
b) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.
8. La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze.
9. Per la realizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:
a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;
b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;
d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l’ingombro plano-altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 10% in più o in meno; la Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare in riferimento alle capacità volumetriche delle discariche.
11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all’impianto e/o discarica autorizzati.
12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.
13. Ove l’impianto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.
14. Le province, per le funzioni delegate relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, si avvalgono dell’ARTA.
15. L’approvazione del progetto, l’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto effettuata dalle province determina gli effetti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
16. Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dell’Autorità d’Ambito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nell’ambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore