Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 26
Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO IV - Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo
Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
1. L’incenerimento dei rifiuti urbani e delle frazioni di rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, avviene nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di esercizio e delle procedure di autorizzazione stabiliti dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133(Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).
2. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, le frazioni di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani e non altrimenti riciclabili, costituite da CDR possono essere destinate alla co-combustione in impianti industriali, di produzione di energia elettrica e in cementifici purché il loro utilizzo avvenga in sostituzione di combustibili fossili e sia conseguito un complessivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto interessato; a tal fine la Giunta regionale emana apposite direttive per definire le modalità operative ed efficaci verifiche e controlli nei confronti dei soggetti interessati, anche tramite la definizione di accordi volontari e protocolli tecnici.
3. L’incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili, nell’ambito di flussi di cui all’art. 13, comma 2, in impianti dedicati, è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo minimo, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede il competente servizio regionale, che si avvale dell’ORR e dell’ARTA.
4. Alla positiva verifica dell’obiettivo di cui al comma 3, la Giunta regionale, può adottare od inviare al Consiglio uno specifico piano stralcio che contenga:
a) criteri per l’individuazione delle aree maggiormente vocate in relazione all’ottimizzazione dei costi gestionali e, comunque, nel rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissati dal presente piano regionale; tenendo conto che in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l’intero territorio regionale;
b) le migliori tecnologie applicabili in funzione delle più significative esperienze maturate nel contesto nazionale ed internazionale;
c) indirizzi operativi al fine di garantire la prevalente partecipazione delle AdA alle attività di gestione;
d) specifiche prescrizioni per garantire misure e campionamenti in continuo ed analisi.
5. Le potenzialità di trattamento di rifiuti urbani in impianti di incenerimento dedicati, non possono superare complessivamente il 25% dei flussi di cui all’art. 13, comma 2.
6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, rilevata dai competenti organi di controllo, si applica al soggetto gestore dell’impianto, a titolo di sanzione, un’addizionale del 50% del tributo speciale di cui alla L.R. 16 giugno 2006, n. 17(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore