Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 34
Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO VI - Smaltimento interregionale dei rifiuti
Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
1. È vietato smaltire in impianti localizzati nel territorio della Regione Abruzzo i rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni.
2. Accordi internazionali o accordi stipulati con altre regioni, sentite le province territorialmente competenti, possono stabilire in via di eccezione specifiche e limitate deroghe al divieto di cui al comma 1, a condizione che non si pregiudichi l’attuazione del piano regionale e si consente di raggiungere livelli ottimali di utenza servita, tenendo conto degli aspetti territoriali e di opportunità tecnico-economiche.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire per quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.
4. Fermo il divieto di cui al comma 1, le province, nell’ambito della regione, possono autorizzare, in presenza di accertate necessità, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in uno degli ATO di cui all’art. 14, comma 1, in un ATO diverso. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio è localizzato l’impianto di smaltimento sulla base di apposito accordo di programma stipulato con la Provincia nel cui territorio sono stati prodotti i rifiuti urbani da smaltire e con gli altri soggetti interessati.
5. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4, la provincia nel cui territorio è localizzato l’impianto dove i rifiuti sono destinati ad essere smaltiti trasmette l’accordo medesimo al competente servizio della Regione che, nei successivi 5 giorni, si pronuncia sulla compatibilità o sul contrasto con il piano regionale; in caso di contrasto con le previsioni del piano regionale, la Regione può dichiarare inefficace l’accordo o può assegnare un termine per apportare i necessari adeguamenti all’accordo medesimo e ne dispone la sospensione. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’accordo da parte della Regione, l’accordo stesso diviene definitivamente efficace.
6. Il competente servizio regionale emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi integrati, al fine di superare le criticità nei singoli ATO.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore