Legge Regionale Abruzzo 19/12/2007 n. 45
Articolo 24
Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
TITOLO IV - Gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO IV - Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo
Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti, anche tramite operazioni di “scambio di rifiuti” di cui alla voce R12 di cui all’allegato C “Operazioni di recupero” del D.Lgs. n. 152/2006 di contenerne la produzione e la pericolosità, nonché favorire il raggiungimento dei previsti obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo, la Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con i Consorzi nazionali di cui al D.Lgs. n. 152/2006, con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
2. Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell’ambito dei territori interessati; inoltre emana direttive per incentivare le imprese che effettuano il recupero di materia a valle delle raccolte differenziate.
3. La Giunta regionale, attraverso l’ORR, al fine di incentivare direttamente o indirettamente il riuso, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, provvede alla definizione di “Programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero”, a carattere annuale o pluriennale, ed alla previsione di specifici finanziamenti. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un primo programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero.
4. Tali programmi devono favorire:
a) le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del programma regionale di cui all’art. 22; (1)
b) la diffusione di sistemi di raccolta differenziata, privilegiando “sistemi integrati” per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;
c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili;
d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
e) l’organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l’istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;
f) la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità, che promuovano la partecipazione diretta degli operatori agricoli alla gestione degli stessi, privilegiando la stessa anche mediante tutti gli strumenti di spesa attinenti l’impiantistica per il compostaggio, ovvero prevedendo in tal caso prioritariamente, rispetto ad altri, il finanziamento di impianti di compostaggio che vedano la partecipazione diretta del mondo dell’agricoltura negli stessi;
g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;
h) la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
i) l’utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217(Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), per attività agronomiche e tutela dei suoli;
j) l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;
k) l’utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.
5. Le modalità per la definizione delle disposizioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui ai commi 3 e 4 sono stabilite dal competente servizio della Regione con apposite direttive, sentiti gli enti ed i soggetti interessati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si applicano i divieti di cui all’art. 226 del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
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(1) Lettera modificata dall'art.1, L.R. 21/11/2008, n. 16.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalitàArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Competenze della Regione
Articolo 5 - Competenze delle Province
Articolo 6 - Competenze dei Comuni
Articolo 7 - Competenze dellAutorità dAmbito
Articolo 8 - Osservatorio Regionale Rifiuti
Articolo 9 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 10 - Approvazione del piano regionale
Articolo 11 - Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Articolo 12 - Monitoraggio sullattuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Articolo 13 - Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Articolo 14 - Ambiti Territoriali Ottimali
Articolo 15 - Forme di cooperazione
Articolo 16 - Costituzione della forma di cooperazione
Articolo 17 - Patrimonio, bilancio e fabbisogno dellAdA
Articolo 18 - Contenuti ed effetti del Piano dAmbito
Articolo 19 - Affidamento del servizio
Articolo 20 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 21 - Gestioni esistenti
Articolo 22 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 23 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 24 - Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Articolo 25 - Programma dazione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Articolo 26 - Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Articolo 27 - Rifiuti Urbani Biodegradabili
Articolo 28 - Accordi e contratti di programma, protocolli dintesa
Articolo 29 - Informazione al cittadino
Articolo 30 - Educazione e formazione nellambito dei servizi
Articolo 31 - Carta dei servizi
Articolo 32 - Comitato consultivo degli utenti
Articolo 33 - Iniziative di studio e ricerche
Articolo 34 - Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Articolo 35 - Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Articolo 36 - Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Articolo 37 - Rifiuti da attività agricole
Articolo 38 - Rifiuti sanitari
Articolo 39 - Rifiuti inerti
Articolo 40 - Veicoli Fuori Uso
Articolo 41 - Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Articolo 42 - Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Articolo 43 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Articolo 44 - Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Articolo 45 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Articolo 46 - Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Articolo 47 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Articolo 48 - Garanzie finanziarie
Articolo 49 - Impianti di ricerca e sperimentazione
Articolo 50 - Impianti mobili
Articolo 51 - Procedure semplificate per lautosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Articolo 52 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 53 - Provvedimenti regionali straordinari
Articolo 54 - Vigilanza ed attività sostitutiva
Articolo 55 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Articolo 56 - Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Articolo 57 - Fondo ambientale
Articolo 58 - Incentivi e premialità
Articolo 59 - Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Articolo 60 - Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Articolo 61 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 62 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Articolo 63 - Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Articolo 64 - Sanzioni
Articolo 65 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 66 - Abrogazioni di norme
Articolo 67 - Proroga stagione venatoria
Articolo 68 - Entrata in vigore
