Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 42
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
CAPO IV - Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore
SEZIONE III - Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga
in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività
delle agenzie di viaggi e turismo senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte
dalla presente legge è soggetto al pagamento di una somma da 5.000 a
10.000 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.
2. L’inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi
di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, tenuto
conto delle attività che l’agenzia è autorizzata a svolgere.
3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria
agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al
pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro.
4. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione di cui all’articolo
35 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
5 La tardiva comunicazione dei mutamenti nell’organizzazione delle agenzie
di viaggi e turismo di cui all’articolo 35, comma 2 comporta il pagamento
di una somma da 250 a 500 euro.
6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello
nazionale che esercitano le attività previste dalla presente legge senza
essere iscritti nell’elenco regionale sono soggetti al pagamento di una
somma da 5.000 a 10.000 euro.
7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo
di lucro di cui agli articoli 39 e 40 della polizza assicurativa prescritta
comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.
8. Il mancato invio alla struttura regionale competente in materia di agenzie
di viaggi e turismo del programma annuale delle attività da parte delle
associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all’articolo
39 comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
9. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede
ai sensi del titolo VI, capo II, della l.r. 14/1999. Come previsto dall’articolo
208 della l.r. 14/1999, in attesa dell’adeguamento della legge regionale
di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 194,
comma 4, della l.r. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nella legge regionale 5 luglio 1994, n 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative
di competenza regionale) e successive modifiche, limitatamente alle sanzioni
di competenza regionale di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)
