Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 4
(Funzioni delle province)
CAPO I - Disposizioni generali
SEZIONE II - Principi generali e ripartizione delle funzioni
(Funzioni delle province)
1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella
programmazione regionale, le province:
a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti
nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;
c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;
[d) svolgono, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 6, le seguenti
funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT)
di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di
organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:
1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza
e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione
e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica
(IAT);
2) il controllo della qualità dei servizi;
3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti
nel settore;
4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché
la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..] (1)
2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi
delegati dalla Regione concernenti:
[a) la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture
ricettive;] (2)
b) la verifica della classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione; (3)
c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri
enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a
livello locale, ivi compresa l’attività di vigilanza;
d) le associazioni pro-loco;
e) la concessione di contributi.
3. Le province inoltre:
a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico
delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;
b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell’ambito del
sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all’Osservatorio
regionale del turismo.
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(1) Lettera abrogata dall'art. 1, LR 13/8/2011, n. 12.
(2) Lettera abrogata dall'art. 1, LR 27/11/2013, n. 8.
(3) Lettera sostituita dall'art. 1, LR 27/11/2013, n. 8.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)