Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Articolo 13

(Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)

CAPO I - Disposizioni generali
SEZIONE III - Organizzazione turistica regionale

(Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)

[ 1. La partecipazione della Regione alla Agenzia è subordinata alla condizione che lo statuto preveda che: a) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili; b) possano essere azionisti dell’Agenzia, oltre alla Regione, le province, il Comune di Roma, gli altri comuni, singoli o associati e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali, anche in forma associata; c) la promozione dell’offerta turistica sia attuata mediante un programma annuale delle attività, adottato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano turistico regionale; d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell’ articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa all’Agenzia; e) l’Agenzia si doti di una struttura organizzativa tale da garantire un raccordo stabile con i territori provinciali.

2. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’Agenzia dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di turismo da lui delegato.
3. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'Agenzia sono contestualmente designati dal Consiglio regionale con voto limitato e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione. (1)

4. Per l’attuazione del programma annuale di attività dell’Agenzia, di cui al comma 1, lettera c), è istituito un fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, affidato in gestione, con apposita convenzione, all’Agenzia stessa, che lo amministra con propria contabilità. La convenzione disciplina i diritti e gli obblighi della Regione e dell’Agenzia relativamente alla gestione del fondo stesso, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse.] (2)
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(1) Parole soppresse dalla LR 28/12/2008 n. 26.
(2) Articolo abrogato dall'art. 1.LR 10/8/2010, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)
Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per l’adozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per l’apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l’esercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed ai mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)