Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 35
(Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
CAPO IV - Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore
SEZIONE I - Agenzie di viaggi e turismo
(Rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed ai mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
1. La provincia rilascia l’autorizzazione all’apertura delle agenzie
di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente: a)
la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo; b) il titolare, persona
fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la
ragione sociale ed il legale rappresentante; c) l’attività autorizzata;
d) il direttore tecnico; e) l’ubicazione dei locali di esercizio.
2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell’organizzazione
dell’agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma
1. A tal fine i mutamenti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal
loro verificarsi, alla provincia stessa, che, previa verifica dei presupposti,
provvede alla modifica richiesta. I mutamenti relativi alla titolarità
dell’agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il
pagamento della tassa di concessione.
3. Sono ammessi mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia dovuti
a subentri nell’impresa già esistente a condizione che il subentrante
sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.
4. Per il rilascio dell’autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche
straniere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono fatte
salve le disposizioni previste dall’articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dal decreto legislativo 23 novembre
1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente
gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre
1990, n. 428 - legge comunitaria 1990).
5. Le province comunicano all’assessorato regionale competente in materia
di turismo l’elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica
ad esse relativa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)
