Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17/10/2007
Articolo 7
Termini per le regolamentazion
Termini per le regolamentazioni.
Le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto (1)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 329 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al presente decreto e, per l'effetto, ne ha annullato gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, l’art. 2, D.M. 22 gennaio 2009 ha disposto che negli articoli da 1 a 7 e negli allegati al presente decreto siano soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita'Articolo 2 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)
Articolo 3 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)
Articolo 4 - Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
Articolo 5 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS
Articolo 6 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS
Articolo 7 - Termini per le regolamentazion
Articolo 8 - Clausola di salvaguardia