Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17/10/2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)

Articolo 4

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS.

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva n. 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

ambienti aperti alpini;

ambienti forestali alpini;

ambienti aperti delle montagne mediterranee;

ambienti forestali delle montagne mediterranee;

ambienti misti mediterranei;

ambienti steppici;

colonie di uccelli marini;

zone umide;

ambienti fluviali;

ambienti agricoli;

risaie;

corridoi di migrazione;

valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dal comma 1 del presente articolo sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. L'assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, sono comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può formulare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione.

3. Nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale, nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per la tipologia specifica, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali, nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelli validi per tutte le ZPS (1).

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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 329 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al presente decreto e, per l'effetto, ne ha annullato gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, l’art. 2, D.M. 22 gennaio 2009 ha disposto che negli articoli da 1 a 7 e negli allegati al presente decreto siano soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita'
Articolo 2 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)
Articolo 3 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)
Articolo 4 - Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
Articolo 5 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS
Articolo 6 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS
Articolo 7 - Termini per le regolamentazion
Articolo 8 - Clausola di salvaguardia