Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17/10/2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)

Articolo 6

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS

Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, di cui all'art. 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1, provvedono a porre i seguenti:


1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;

uso di eliski e motoslitte;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;

mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;

pastorizia, evitando il sovrapascolo;

attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;

manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;

pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.


2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini.

Obblighi e divieti:

obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;

apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

conservazione del sottobosco;

attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;

manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;

gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;

conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.


3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività da favorire:

mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;

mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.


4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Obblighi e divieti:

obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;

apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;

mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);

conservazione del sottobosco;

mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;

mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.


5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Obblighi e divieti:

divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;

conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;

conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;

mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);

controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;

ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;

ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;

conservazione del sottobosco.


6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici.

Obblighi e divieti:

divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;

divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazione di:

pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;

circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;

costruzione di nuove serre fisse;

dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

Attività da favorire:

conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;

manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;

controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;

ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;

pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;

pratiche pastorali tradizionali estensive.


7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.

Obblighi e divieti:

obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1° gennaio-1° maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;

divieto di accesso per animali da compagnia nonchè regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del transito, della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata, nonchè del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1° gennaio-1° maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;

obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus), salvo le necessità di illuminazione di approdi.

Regolamentazione di:

caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus).

Attività da favorire:

sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;

adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;

incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.


8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e divieti:

divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);

obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;

costruzione di nuove serre fisse;

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;

attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;

realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;

realizzazione di impianti di pioppicoltura;

utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);

pesca con nasse e trappole.

Attività da favorire:

riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonchè la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;

mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;

incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;

creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;

mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;

mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;

mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;

interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;

mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;

conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;

trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;

realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;

conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;

adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.


9. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;

impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;

interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);

interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività da favorire:

messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonchè conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;

creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;

gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;

conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.


10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;

utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività da favorire:

messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennita) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;

mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;

mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;

adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;

adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);

mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;

adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);

interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;

agricoltura biologica e integrata;

adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.


11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie.

Regolamentazione di:

taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di riproduzione.

Attività da favorire:

riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale;

gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale;

interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla produzione;

messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;

mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo 40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;

iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;

gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la «falsa semina» e le coltivazioni «in asciutta».


12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.

Obblighi e divieti:

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione di:

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

Attività da favorire:

conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;

sorveglianza durante il periodo di migrazione.


13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Obblighi e divieti:

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati fuorché nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Attività da favorire:

riduzione dell'inquinamento luminoso (1) (2)

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(1) Paragrafo così modificato dall’art. 1, D.M. 22 gennaio 2009.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 329 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al presente decreto e, per l'effetto, ne ha annullato gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, l’art. 2, D.M. 22 gennaio 2009 ha disposto che negli articoli da 1 a 7 e negli allegati al presente decreto siano soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita'
Articolo 2 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)
Articolo 3 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)
Articolo 4 - Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
Articolo 5 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS
Articolo 6 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS
Articolo 7 - Termini per le regolamentazion
Articolo 8 - Clausola di salvaguardia