Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17/10/2007
Articolo 3
Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)
Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS).
1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», nonchè dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.
2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le misure di conservazione nonchè il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e, ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05 (1).
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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1 agosto 2008, n. 329 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al presente decreto e, per l'effetto, ne ha annullato gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, l’art. 2, D.M. 22 gennaio 2009 ha disposto che negli articoli da 1 a 7 e negli allegati al presente decreto siano soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita'Articolo 2 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)
Articolo 3 - Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)
Articolo 4 - Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS
Articolo 5 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS
Articolo 6 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS
Articolo 7 - Termini per le regolamentazion
Articolo 8 - Clausola di salvaguardia