Decreto Legge 3/8/2007 n. 117
Articolo 6 bis
Fondo contro lincidentalità notturna
Fondo contro l'incidentalità notturna (1)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
[2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, articoli 142, commi 8 e 9, articoli 186 e articoli 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.] (2)
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. (3)
[4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.] (2)
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 2/10/2007, n. 160.
(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 54, L 15/7/2009, n. 94, in vigore dall'8/8/2009.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, comma 54, L 15/7/2009, n. 94, in vigore dall'8/8/2009.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di guida senza patenteArticolo 2 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
Articolo 3 - Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
Articolo 3 bis - Modifiche allart. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo
Articolo 4 - Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Articolo 5 - Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
Articolo 6 - Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
Articolo 6 bis - Fondo contro lincidentalità notturna
Articolo 6 ter - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dallincremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 7 - Norme di coordinamento
Articolo 8 - Entrata in vigore