Decreto Legge 3/8/2007 n. 117
Articolo 5
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2/10/2007 N. 160
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Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
l'effetto di stupefacenti
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 [e l'arresto fino a un
mese], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). [La pena puo' essere sostituita, a richiesta
dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da due a sei mesi]. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). [La pena puo'
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei
mesi ad un anno]. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'articolo 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.". (1)
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. [La pena puo'
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a
sei mesi.] All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con
la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119.". (1)
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(1) Comma modificato dall'allegato alla legge di conversione 2/10/2007 n. 160.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di guida senza patenteArticolo 2 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
Articolo 3 - Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
Articolo 3 bis - Modifiche allart. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo
Articolo 4 - Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Articolo 5 - Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
Articolo 6 - Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
Articolo 6 bis - Fondo contro lincidentalità notturna
Articolo 6 ter - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dallincremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 7 - Norme di coordinamento
Articolo 8 - Entrata in vigore