Decreto Legge 3/8/2007 n. 117
Articolo 1
Disposizioni in materia di guida senza patente
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2/10/2007 N. 160
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Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale
in composizione monocratica.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di guida senza patenteArticolo 2 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
Articolo 3 - Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
Articolo 3 bis - Modifiche allart. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo
Articolo 4 - Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Articolo 5 - Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
Articolo 6 - Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
Articolo 6 bis - Fondo contro lincidentalità notturna
Articolo 6 ter - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dallincremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 7 - Norme di coordinamento
Articolo 8 - Entrata in vigore