Decreto Legge 3/8/2007 n. 117
Articolo 3
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2/10/2007 N. 160
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Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI."; (1)
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),
f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle
accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita'
oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i
fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
Norma violata | Punti |
Art. 142, comma 8 | 2 |
comma 9 | 10 |
Norma violata | Punti |
Art. 142, comma 8 | 5 |
commi 9 e 9-bis | 10 |
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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(1) Lettera modificata dall'allegato alla legge di conversione 2/10/2007 n. 160.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di guida senza patenteArticolo 2 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
Articolo 3 - Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
Articolo 3 bis - Modifiche allart. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo
Articolo 4 - Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Articolo 5 - Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
Articolo 6 - Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
Articolo 6 bis - Fondo contro lincidentalità notturna
Articolo 6 ter - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dallincremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 7 - Norme di coordinamento
Articolo 8 - Entrata in vigore