Legge Regionale Veneto 20/7/2007 n. 17
Articolo 15
Modifiche allarticolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il
consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento
urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente
alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato
dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della
deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In
tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto
termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso
le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in
materia di urbanistica.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n.
27/2003 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare,
su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità
diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento
costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità
di approvazione superiore. 2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono
in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo
25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere
favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole
o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può
comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda
a rilevante interesse pubblico regionale.
2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione
dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni
caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"Articolo 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 3 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 5 - Modifica allarticolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 6 - Modifica allarticolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 8 - Modifica allarticolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 10 - Modifica allarticolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 12 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 13 - Modifica allarticolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 17 - Modifica allarticolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 18 - Modifica allarticolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 19 - Modifica allarticolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 20 - Modifica allarticolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 25 - Inserimento dellarticolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 27 - Modifica allarticolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 29 - Modifica allarticolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 32 - Inserimento del Capo VII bis
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 35 - Modifica allarticolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 38 - Modifica allarticolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 39 - Abrogazione dellarticolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 40 - Abrogazione dellarticolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 42 - Modifica allarticolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Articolo 44 - Modifica allarticolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"