Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27
Articolo 52
Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo III - Edilizia residenziale pubblica
Disposizioni finali e transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche (1)
1. Sono fatti salvi i contratti di compravendita stipulati anche in difformità delle disposizioni contenute nell’articolo 48, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono, altresì, considerati conclusi ai fini del comma 1 i contratti di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore venga effettivamente a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’assegnatario, della proposta e del relativo prezzo di cessione dell’alloggio.
In tal caso il prezzo di cessione dovuto dall’acquirente è incrementato della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezzo e comunque non anteriormente all’anno 2002, fino ad accettazione del prezzo. (2)
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 48 ad eccezione di quelle indicate al comma 4 dello stesso articolo, non si applicano ai contratti di compravendita non conclusi per cause non imputabili agli aventi diritto, in riferimento ai piani di vendita già approvati. In tali casi, il prezzo degli alloggi è calcolato secondo la normativa dell’anno di approvazione del piano di vendita, fatta salva la rendita catastale determinata ai sensi della normativa statale vigente all’atto della stipula del contratto di compravendita, maggiorato della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezzo e comunque non anteriormente all’anno 2002, fino ad accettazione del prezzo. (5)
3bis. Sono fatti salvi i piani di cessione di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa deliberati dagli enti proprietari anteriormente al 30 dicembre 2006 e non approvati dalla Regione, limitatamente al numero di alloggi indicati nei piani stessi, comunque nei limiti della percentuale massima di cui all’articolo 48, comma 3. 3ter. Sono fatte salve le disposizioni di leggi statali e regionali non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 48, 49 e 50. (3)
4. Alla l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello locale”;
abis) all’alinea del comma 5 dell’articolo 17, come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007; (4)
b) al comma 6 bis dell’articolo 17, come aggiunto dall’articolo 76, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: “non superiore a sessanta” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a centoventi”.
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(1) Rubrica modificata dall'art. 5, LR 19/7/2007, n. 11
(2) Comma modificato dall'art. 5, LR 19/7/2007, n. 11
(3) Comma aggiunto dall'art. 5, LR 19/7/2007, n. 11
(4) Lettera aggiunta dall'art. 5, LR 19/7/2007, n. 11
(5) Comma modificato dall'art. 5, LR 19/7/2007, n. 11 e successivamente dall'art. 67, L.R. 24/12/2008, n. 31.
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per lattuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
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Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore