Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27
Articolo 48
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata allassistenza abitativa
TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo III - Edilizia residenziale pubblica
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare,in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani. (1)
2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni. (1)
3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima. (1)
4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:
a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare dell’assegnatario;
b) i figli non conviventi dell’assegnatario [o di altro componente il nucleo familiare] (2), su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. [E’ fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà] (2);
c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla l.r. 18/2000, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi. (1)
cbis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima l.r. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro. (6)
4-bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario e degli altri familiari conviventi. (3)
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio.
L'ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore. (1)
6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti [ad esclusione di coloro che hanno aderito alla transazione di cui alla l.r. 4/2006 per l’estinzione delle morosità legate ai canoni di locazione.] (2)
Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento.
Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l'ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita. (1)
7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.
8. I termini previsti al comma 20 della l. 560/1993 e all'articolo 9 della L.R. n. 42/1991 per l'alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi:
a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l'acquirente, tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente;
b) successione mortis causa;
c) età dell'acquirente superiore ad anni 65. (1)
c-bis) trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio. (4)
9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all'acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario. (1)
10. Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall'articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d'asta in favore dell'occupante. (5)
10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 28, nono comma della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), salvo che l’acquirente dell’alloggio ceduto abbia versato un importo pari al 10 per cento del valore dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica, altresì, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa venduti antecedentemente alla l. 560/1993. (7)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 19/7/2007, n. 11
(2) Parole soppresse dall'art. 1, LR 19/7/2007, n. 11
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, LR 19/7/2007, n. 11
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, LR 19/7/2007, n. 11
(5) Comma sostituito dall'art. 1, LR 19/7/2007, n. 11
(6) Lettera aggiunta dall'art. 67, L.R. 24/12/2008, n. 31.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, LR 19/7/2007, n. 11 e modificata dall'art. 67, L.R. 24/12/2008, n. 31.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionaleArticolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e allesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per lemergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata allassistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento delledilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per ledilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per lattuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per laccesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per lesercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui allarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore