Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27
Articolo 50
Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo III - Edilizia residenziale pubblica
Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e limite di reddito per l’accesso e per la decadenza (1)
1. Nelle more della definizione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per la fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i canoni applicati in base alla normativa regionale vigente sono maggiorati del 20 per cento, ad esclusione delle fasce sociali A e B.
2. Limitatamente agli alloggi delle ATER, nel caso in cui siano applicati canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell’alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta delle ATER stesse, sono stipulati contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER, nei limiti e secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER. (2)
2bis. Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro. 2ter. Successive modifiche ai limiti di reddito di cui al comma 2bis sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1999. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, della medesima l.r. 12/1999, in merito agli aggiornamenti dei suddetti limiti. (3)
3. Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di cui al comma 2bis, non compresi nei piani di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/1999, l’applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia. (2)
3bis. Nelle more della riforma organica della materia e in ogni caso per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2bis non si applica ai fini del calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, per i quali restano in vigore i criteri fissati dalla l.r. 12/1999 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, con le maggiorazioni previste dal comma 1. (3)
3-ter. Per i locali extraresidenziali di proprietà delle ATER in locazione alle associazioni senza fini di lucro, ciascuna ATER applica, in relazione alla peculiare finalità sociale perseguita da ciascuna associazione, un canone di importo non inferiore al 20 per cento di quello praticato sul mercato per i locali della stessa tipologia. (4)
3-quater. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità in base ai quali le Ater provvedono ad assegnare alle associazioni senza fini di lucro i locali extraresidenziali non utilizzati. (5)
3-quinquies. Nell'ambito della dismissione del patrimonio non residenziale, per il ripiano del deficit, viene data priorità alla dismissione entro il 30 giugno 2009 a quelle unità immobiliari ubicate all'interno di lotti o fabbricati nei quali è stata già formalmente costituita l'amministrazione condominiale autonoma, all'interno della quale le Ater si trovano in minoranza millesimale.
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(1) Rubrica modificata dall'art. 3, LR 19/7/2007, n. 11
(2) Comma sostituito dall'art. 3, LR 19/7/2007, n. 11
(3) Comma aggiunto dall'art. 3, LR 19/7/2007, n. 11.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 52, lett. b), L.R. 11 agosto 2008, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2008 e successivamente modificato dall'art. 67, comma 1, lett. c), L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, a decorrere dal 28 dicembre 2008.
(5) Comma aggiunto dall'art. 67, comma 1, lett. d), L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, a decorrere dal 28 dicembre 2008.
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
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Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per lattuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
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Articolo 58 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per lesercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui allarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
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Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore