Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Articolo 47

Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche

TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo II - Strumenti per favorire l’equità

Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche

1. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche), la Regione concede un contributo a fondo perduto di 10 mila euro in favore dei soggetti partecipanti all’avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 1045 (Legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) che sono stati ricompresi negli elenchi 3 e 5 allegati alla deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 284 (Legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche. Graduatoria definitiva di ammissibilità al contributo) e che sono, nel seguente ordine di priorità:
a) soci di cooperative partecipanti al bando denominato “20.000 abitazioni in affitto”;
b) soci di cooperative che hanno fruito di contributi pubblici non regionali;
c) soci di cooperative che non hanno usufruito di alcun contributo pubblico.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, coloro che non hanno partecipato all’avviso pubblico di cui al medesimo comma possono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il socio può indicare alla Regione una persona del proprio nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, a cui concedere in alternativa il contributo regionale, che sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, quale assegnatario dell’alloggio.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate per le finalità della presente legge, secondo l’ordine indicato ai commi precedenti e in subordine con priorità ai richiedenti con il reddito complessivo familiare più basso.

5. Sono in ogni caso escluse le domande di soci di cooperative edilizie le cui condizioni di difficoltà economiche, previste dall’articolo 1 della l.r. 10/2004, si sono verificate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210).

6. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti dell’UPB C22 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore