Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche

Articolo 25

Disposizioni transitorie

CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della l. 426/1971 e successive modifiche.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività . Il comune provvede alla conversione d’ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare. (2)
3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano un unico titolo autorizzatorio.
4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991 non attivate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono.
5. I requisiti professionali previsti dall’articolo 8 si intendono riconosciuti: a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla l. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione stessa;
b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro di cui alla lettera a).
6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui all’articolo 4 e alla determinazione dei criteri di cui all’articolo 5 non possono essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti , ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (2)
7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all’avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, a subingresso o a trasferimento di sede, il comune provvede in ogni caso al rilascio di un’unica tipologia autorizzatoria.
8. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 4 e il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1 entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adozione dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998, n. 475 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi), nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
8-bis. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all'affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 8, comma 2-bis sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), coloro che: a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrati assistiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 33/1999 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della stessa L.R. n. 33/1999; b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23"Ordinamento della formazione professionale" e successive modifiche. (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 32, LR 28/12/2007, n. 26.
(2) Comma modificato dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore

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