Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 25
Disposizioni transitorie
CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali
Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al
registro esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della l. 426/1971
e successive modifiche.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari
di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti
statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere
la relativa attività . Il comune provvede alla conversione d’ufficio
delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare. (2)
3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991, attivate
in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si
considerano un unico titolo autorizzatorio.
4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991 non attivate
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
decadono.
5. I requisiti professionali previsti dall’articolo 8 si intendono riconosciuti:
a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla
l. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro
per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti
ai fini dell’iscrizione stessa;
b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione
al registro di cui alla lettera a).
6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui all’articolo
4 e alla determinazione dei criteri di cui all’articolo 5 non
possono essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti
, ad eccezione
dei casi di subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (2)
7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge relativi all’avvio di nuove attività di somministrazione
di alimenti e bevande, a subingresso o a trasferimento di sede, il comune provvede
in ogni caso al rilascio di un’unica tipologia autorizzatoria.
8. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 4 e
il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1 entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adozione
dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli
articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali
adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998,
n. 475 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili
dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi), nonché
i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
8-bis. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all'affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 8, comma 2-bis sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), coloro che: a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrati assistiti previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 33/1999 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6 della stessa L.R. n. 33/1999; b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23"Ordinamento della formazione professionale" e successive modifiche. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 32, LR 28/12/2007, n. 26.
(2) Comma modificato dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
