Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 4
Indirizzi e iniziative della Regione
CAPO II - Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti
Indirizzi e iniziative della Regione
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera
a bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)
e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere
della commissione consiliare competente, sono definiti gli indirizzi per la
determinazione da parte dei comuni dei criteri di cui all’articolo 5 della
presente legge, volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività
degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza
al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e
offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti,
alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse vocazioni
del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali,
artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti indirizzi sono soggetti a revisione
tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico del settore e dell’analisi
dei dati relativi alle variazioni della consistenza strutturale e della domanda
forniti dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della
l.r. 33/1999 e successive modifiche, nonché delle esigenze di sviluppo
del settore manifestate dalle amministrazioni locali e dalle organizzazioni
dei pubblici esercizi e dei consumatori.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale:
a) previa acquisizione del parere dei rappresentanti regionali delle organizzazioni
dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale e le organizzazioni dei consumatori.
3. Il parere di cui al comma 2, lettera a) è reso entro trenta giorni
dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali si può prescindere
dallo stesso.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore