Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 1
Oggetto e finalità
CAPO I - Disposizioni generali
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti
e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica
privata e perseguendo le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, l’incremento dei livelli di concorrenza
nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell’informazione
sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e alla qualità
dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione dei consumi;
d) l’efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione
di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed
alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi
e dell’inflazione;
e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale
e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni
di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché
alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del
lavoro in tutte le sue forme, all’incremento dei livelli di qualità
nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all’aggiornamento costante
dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
h) la prevenzione del fenomeno dell’alcolismo soprattutto nei confronti
dei minori;
i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con
particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro
e degli accordi integrativi territoriali;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa
come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le
categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore;
m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e
bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative
e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l’Osservatorio
regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all’articolo 8
della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore
del commercio) e successive modifiche, le rappresentanze di settore e gli enti
locali;
n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali,
artistici ed architettonici e l’esigenza di occupazione di suolo pubblico
per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare
riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali
naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l’occupazione;
o) la salvaguardia dei locali storici;
p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale
e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione
dell’inquinamento acustico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
