Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche

Articolo 1

Oggetto e finalità

CAPO I - Disposizioni generali

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica privata e perseguendo le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, l’incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell’informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione dei consumi;
d) l’efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell’inflazione;
e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, all’incremento dei livelli di qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all’aggiornamento costante dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
h) la prevenzione del fenomeno dell’alcolismo soprattutto nei confronti dei minori;
i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore;
m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l’Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, le rappresentanze di settore e gli enti locali;
n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l’esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l’occupazione;
o) la salvaguardia dei locali storici;
p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell’inquinamento acustico.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore

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