Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche

Articolo 6

Attività escluse dai criteri dei comuni

CAPO II - Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti

Attività escluse dai criteri dei comuni

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all’articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
c) al domicilio del consumatore;
d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b), numero 2, e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche; (1)
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche ;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.
2. Il Comune di Roma può far rientrare nei criteri di cui all’articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita, le attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.

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(1) Lettera modificata dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore

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