Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 6
Attività escluse dai criteri dei comuni
CAPO II -
Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti
Attività escluse dai criteri dei comuni
1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all’articolo 5 le attività
di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo,
intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale;
l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie
dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie
della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività,
esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività
di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita
dal vivo;
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane
principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore
a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia
di distribuzione dei carburanti;
c) al domicilio del consumatore;
d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno
degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro
ospiti;
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati
ed ai loro ospiti;
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e
imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle
forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento
per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza
e sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo
24, comma 1, lettere b), numero 2,
e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche; (1)
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti
dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati
all’ingrosso) e successive modifiche ;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente
destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione
vigente.
2. Il Comune di Roma può far rientrare nei criteri di cui all’articolo
5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma
1, lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita,
le attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.
(1) Lettera modificata dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
