Super Green pass nei bar. La copertura retrattile su una struttura non la rende pergotenda

Da lunedì 10 gennaio le restrizioni si sono fatte sempre più pesanti: come ben sappiamo per accedere in diversi luoghi pubblici é necessario possedere il Green pass rafforzato, cioè il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione (o dopo la guarigione dal Covid) e non con un semplice tampone negativo. La stretta vuole puntare a convincere chi non ha ancora ricevuto la dose di siero a vaccinarsi, ed è stata prevista dal decreto uscito prima di Natale.

Si aggiunge l’obbligo vaccinale per gli over 50, in base al quale dal 15 febbraio chi ricade in questa fascia di età dovrà avere il Super green pass per poter entrare anche al lavoro. Quindi anche per i bar e i locali é importante tenere in considerazione queste disposizioni. Ma se in un bar è presente una struttura metallica con copertura retrattile parliamo sempre di una pergotenda? Analizziamo un caso in particolare.

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La copertura retrattile non é per forza pergotenda

In questo caso in particolare non siamo in un locale, ma si parla di un’opera costruita su un’area scoperta destinata a corte dell’immobile dove c’è un’attività di officina. Ma le regole generali relative alle strutture cosiddette “leggere” non cambiano.

Abbiamo una struttura metallica di dimensioni importanti con copertura retrattile (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 13 dicembre 2021, n. 12832), composta da pali montanti sormontati da travi orizzontali, delle dimensioni in pianta di ml. 10,00 x 5,50 ed altezza totale pari ml. 4,00, per una superficie complessiva di mq. 55,00.

L’intervento non rientra quindi in un’opera di edilizia libera (ex art. 6 del DPR n. 380/2001) composta da pali montanti sormontati da travi orizzontali, delle dimensioni in pianta di ml. 10,00 x 5,50 ed altezza totale pari ml. 4,00, per una superficie complessiva di mq. 55,00. Quindi, in questa situazione non si parla di una mera pergotenda che di solito rientra in attività di edilizia libera. >> Pergole bioclimatiche: servono permessi particolari? <<

Infatti, il regime giuridico di cui all’art. 6 citato D.P.R risulta applicabile esclusivamente in relazione a quelle opere che:

  • hanno funzione di “arredo” delle aree pertinenziali degli edifici (opere esemplificate dal n. 43 al n. 51 del Glossario, tra cui le cd. pergotende);
  • sono destinate a soddisfare «esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni» (Glossario di cui al D.M. 2018 che le esemplifica dal n. 53 al n. 58).

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Caratteristiche funzionali, costruttive e dimensionali aumentano il carico urbanistico

Inoltre, deve comunque trattarsi di interventi che, per materiali costruttivi e dimensioni complessive, non devono alterare l’assetto urbanistico preesistente, aggravandone il carico.

In questo caso specifico bisogna escludere la struttura metallica dal concetto di cono d’ombra (art. 6 T.U.E.) in quanto, l’installazione ha una destinazione funzionale non tanto estetica, ossia di “abbellimento” dell’area cortilizia annessa all’officina, quanto piuttosto “commerciale”, essendo, in base alle foto degli atti, quasi sicuramente usata dall’attività svolta del controinteressato nell’immobile “principale” vicino.

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Inoltre, quest’opera non risulta possedere la qualità della “precarietà“, perché è visibilmente una struttura stabile e durevole nel tempo; ciò considerando non solo la contiguità di questa con il fabbricato principale cui accede, ma anche le sue dimensioni considerevoli (ben 55 mq). Un altro fatto da tenere da conto é l’uso dei materiali costruttivi di cui è composta, ossia una massiccia struttura metallica, difficile da smontare in maniera semplice.

Quindi, per le sue caratteristiche funzionali, costruttive e di dimensioni comporta una alterazione dell’assetto edilizio preesistente, con un successivo aumento del carico urbanistico.

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Intervento di nuova costruzione con obbligo di titolo edilizio

Quindi, é necessario il rilascio di un titolo edilizio, in quanto si è in presenza di un intervento “di nuova costruzione”, che comprende l’installazione di «strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come […] ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» (cfr. lettera e.5) dell’art. 3 T.U.E. in combinato disposto con l’art. 10 TUE).

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Foto di copertina: iStock/Mathilde Receveur

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