Super Green pass e ristorante: i permessi per la veranda con paratie scorrevoli

Al lavoro resta valido il Green pass base, ma da lunedì 6 dicembre, in tutte le zone a colori (a parte le rosse, dove continua a rimanere tutto chiuso) alcuni luoghi della cultura, dello svago e del tempo libero saranno accessibili solo a chi è vaccinato e guarito dal Covid. Infatti, per entrare in bar e ristoranti al chiuso, teatri, stadi e palazzetti dello sport, cinema, feste, discoteche e cerimonie pubbliche servirà il green pass “rafforzato.

Il nuovo certificato è fondamentale in zona gialla e arancione a partire dal 29 novembre e per un periodo transitorio anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio.

Non sarà più possibile accedere con il tampone, anche se rimane la non obbligatorietà di certificati per sedersi nei bar e ristoranti all’aperto, gli spazi come verande chiuse però sono considerati luoghi dove richiedere lo stesso il Super Green Pass. Per alcuni ristoratori, sfruttare questi ambienti per mettere tavoli e sedie, rimane uno dei pochi stratagemmi per garantire le giuste distanze tra i clienti, nel caso non si abbiano grandi spazi all’interno del locale stesso.

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Veranda con paratie scorrevoli per il ristorante, quale autorizzazione

Non resta che rifugiarsi in veranda, magari anche riscaldata per bere un tè o una cioccolata calda!

É necessario il permesso di costruire per un manufatto che viene chiuso con paratie scorrevoli e tenda retrattile realizzato al servizio di un ristorante, non essendo qualificabile quale semplice pergotenda.

Come abbiamo già visto, le normative hanno identificato molto bene gli interventi e l’ambito dell’attività edilizia libera, riferendosi a quelle strutture leggere dirette a soddisfare esigenze temporanee, sostenendo che la tenda munita di una struttura di supporto (“pergotenda”) vi rientra, in quanto l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Quindi, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un semplice elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.

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Tre punti per cui la veranda non è un mero accessorio

Inoltre, gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano dargli il valore di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è in virtù che non sussiste la realizzazione di uno spazio chiuso, stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (TAR Campania, Napoli, sent. n. 3370 del 2020).

Tre sono gli aspetti che portano a escludere che la struttura rappresenti un mero accessorio rispetto alla tenda e a ritenere piuttosto che essa sia destinata a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili per l’attività di ristorazione, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo:

  1. la chiusura dello spazio su tutti i lati,
  2. l’accesso avvenga per il tramite delle vetrate scorrevoli,
  3. i materiali che sono stati utilizzati (legno per la base, vetro e alluminio per i lati).

L’autonomia dell’opera è apprezzabile anche dalla sua funzione, in quanto mediante la stessa viene realizzato un ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante, come confermato dal momento che c’erano tavoli con sedie, monitor televisivi e il sistema di illuminazione (TAR Umbria, sent. n. 310 del 2020).

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Una struttura in ferro con tetto in telo per un ristorante, serve il permesso

É necessario il permesso di costruire per una struttura in ferro con copertura in telo plastificato retrattile, di importanti dimensioni, destinata al servizio di un’attività ristorazione.

I manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, seppure amovibili, vanno considerati alla stregua di vere e proprie costruzioni che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando l’eventuale assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (TAR Toscana, sez. III, n. 556 del 2018, TAR Toscana, sez. III, sent. 4 maggio 2021, n. 642).

Anche questa situazione, come il caso sopra, rappresenta un’opera che non è una mera pertinenza; al contrario, deve ritenersi che la struttura, adiacente all’esercizio commerciale, per la sua destinazione d’uso e per l’idoneità ad ampliare la superficie di somministrazione al pubblico, necessita del rilascio del permesso di costruire.

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Foto di copertina: iStock/halbergman

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