Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’installatore

Che il tema della sicurezza sul lavoro non sia di agevole e semplice applicazione per nessuno è ormai scontato. Lo si è visto anche nelle precedenti occasioni di riflessione (attraverso queste stesse pagine), nelle quali si sono toccati aspetti decisamente rilevanti per gli operatori del settore, in particolare proprio ai fini della loro concreta applicazione.

Ma non basta, più ci si addentra sulle singole figure professionali e sui relativi adempimenti, più sembra di non riuscire a soddisfare quanto la legge prevede. E non sempre è un’impressione astratta. Certi adempimenti e certe responsabilità portano, infatti, all’individuazione e all’attribuzione di una cosiddetta posizione da responsabilità oggettiva, per cui, per coglierli a pieno, per un verso è intorno alla natura e agli effetti di questa posizione che bisogna concentrarsi, per altro, invece, è dalla posizione di responsabilità dell’organizzazione del lavoro e dalla posizione di chi ha in concreto poteri decisionali che bisogna cominciare a riflettere.

Il tutto, però, dovrà sempre essere letto e rivisto nell’insieme, dato che il ruolo e gli adempimenti di ogni figura professionale non sono mai fini alla singola figura.

La sicurezza sul lavoro, infatti, non è una somma di obblighi dei diversi operatori coinvolti “sul lavoro”, ma un vero e proprio sistema in cui un complesso di soggetti concorre, insieme, alla realizzazione di un programma e di un ambiente, ove, nell’aver cura del risultato del lavoro, si vuole che si abbia cura anche delle condizioni di salute e di sicurezza di chi in quel contesto è chiamato ad operare. Peraltro, è solo con la continuità di tali attenzioni che si contribuisce a migliorare in linea generale e diffusa quelle condizioni.

 

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