La realizzazione di gazebo dopo il glossario dell’’attività edilizia libera

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, contenente il nuovo glossario dell’attività edilizia libera, frutto di un accordo in Conferenza unificata del 22 febbraio 2018. Si tratta di un primo elenco, per forza di cose non esaustivo, di interventi per i quali non è richiesto un titolo edilizio.

È importante, però, evidenziare che l’attività edilizia libera non significa anarchia totale degli interventi. Infatti, come è noto, l’art. 6 comma 1 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), nel disciplinare tale tipologia di attività, ricorda che, in ogni caso, sono “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

 

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La realizzazione di gazebo dopo il glossario dell’attività edilizia libera

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