Gazebo: necessità del permesso di costruire

Estremi della sentenza:        

TAR Puglia, sez. III Lecce, sent. 9 maggio 2017 n. 712

 

Massima:        

Per un gazebo di rilevanti dimensioni e destinato a soddisfare esigenze continuative serve il permesso di costruire

 

Come osservato dalla giurisprudenza, <<il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni>> (Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2011, n. 5409), consistente, quindi, “in un’impalcatura, …., costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone ….,per sua natura, …aperta su almeno tre lati e nella parte superiore” (Consiglio di Stato, VI, 25 gennaio 2017, n. 306).


Il gazebo, invece, “nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibilirealizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi” (Consiglio di Stato, VI, cit., n. 306/2017).


Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti” (Consiglio di Stato, VI, 3 giugno 2014, n. 2842), non potendo “comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2011, n. 986; id., V, 12 dicembre 2009, n. 7789;. id., V, 24 febbraio 2003, n. 986; id., V, 24 febbraio 1996, n. 226)” (Consiglio di Stato, VI, cit., n. 2842/2014).

 

Pertanto, “i gazebo non proprio precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7822)” (Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2012, n. 6382) e conseguente assoggettabilità al regime edilizio del permesso di costruire, in ragione della riconducibilità alle previsioni di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 D.P.R. n. 380/2001 (a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non “siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”).

 

Conseguentemente, serve il permesso di costruire per un gazebo con coperturain tavolato con assi di legno e sovrastante impermeabilizzazione con tesserine di cartone catramato quarzate, a spiovente avente altezza massima al colmo di mt. 2,80 e altezza in gronda di mt. 2,08”, i cui quattro angoli “sono dotati di grigliato realizzato in listelli di legno a ventilazione totale”, realizzando, così, una parziale “gabbia” di legno, ancorché non definita da chiusure “piene”: per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, in quanto gazebo “non precario”, con ogni evidenza diretto a soddisfare esigenze permanenti -, è necessario il titolo edilizio.

 

Rubrica in collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it per www.ediltecnico.it

Immagine: Giardinaggio.org

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