Gazebo senza autorizzazione, dopo 20 anni usucapione valido

L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Infatti si sostiene che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.” 

Nello specifico, tale regola si può applicare, purché siano rispettati i requisiti elencati di seguito:

  1. si deve trattare della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
  2. deve esistere un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; non occorre l’elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
  3. occorre che il possesso continui ininterrottamente fino i venti anni e che sia accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.

Vediamo un caso analizzato di un gazebo (pompeiana) installato in posizione non concessa, a confine di due proprietà. É possibile garantire l’usucapione su questa struttura leggera? Al quesito risponde Daniele Ciuti sul L’esperto Risponde del Sole 24 Ore del 10/01/2022.

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Gazebo (o pompeiana) senza autorizzazione, il vicino può richiedere la rimozione o l’arretramento

“In un condominio esistono due giardini privati confinanti. Più di 35 anni fa, il proprietario di uno dei due ha installato in prossimità del confine, senza mai chiedere l’autorizzazione all’altro, una pompeiana coperta nella parte superiore con un telo fisso. Tale manufatto va rimosso oppure si può considerare ormai usucapito il diritto di tenere la pompeiana, anche se a una distanza non consentita?”
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Larticolo 873 del Codice civile, rubricato «Distanze nelle costruzioni», stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore“.
Rispetto alla norma citata, la nozione di “costruzione” non è circoscritta a sinonimo di edificio o fabbricato, ma riguarda qualsiasi manufatto non completamente interrato, solido, stabile e immobilizzato al suolo per appoggio o infissione.
Pertanto, anche un gazebo (o pompeiana) può astrattamente ledere le disposizioni sulle distanze. Si evidenzia inoltre che la norma civilistica conserva la sua efficacia nei rapporti tra confinanti anche se colui che ha realizzato la costruzione che viola le distanze ha ottenuto la concessione edilizia: quest’ultima, infatti, tutela l’aspetto urbanistico, ma non i rapporti privatistici.
Nel caso in esame, il vicino leso può agire in giudizio per chiedere la rimozione o l’arretramento della pompeiana che sia stata installata in violazione della distanza ex articolo 873 del Codice civile.
Tuttavia, la servitù – perché in tale “peso” si traduce la costruzione posta a distanza irregolare – a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella stabilita dal Codice può essere acquisita per usucapione con il decorso di 20 anni (Cassazione, sentenze 3979/2013, 14916/2015 e 14706/2020). In questo caso, l’onere di provare l’intervenuta usucapione incombe sul convenuto in giudizio per la rimozione della costruzione.

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Foto di copertina: iStock/JamesBrey

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