Articolo Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/12/2020

Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 5

Criteri di valutazione per il riparto

Criteri di valutazione per il riparto

1. I comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento ed il relativo importo sono individuati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero per le pari opportunita’ e la famiglia e con il Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri di cui ai commi da 2 a 6.
2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell’infanzia ad esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui al comma 2 dell’art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) Asili nido:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall’ente di riferimento (max 15 punti): progetto esecutivo: 15 punti; progetto definitivo: 8 punti; studio di fattibilita’: 4 punti; nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti: realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti; demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti; nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti; adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti; miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti; efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 12 punti; adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti; interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.
3) popolazione fascia 0-3 interessata dall’intervento, cioe’ residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura (max 20 punti): oltre 200: 20 punti; da 101 a 199: 15 punti; da 51 a 100: 10 punti; da 21 a 50: 5 punti; inferiore a 20: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioe’ residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell’ente locale:
10 punti;
da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti; dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti; dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti; dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti; oltre 51%: 10 punti.
6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
b) Scuole dell’infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall’ente di riferimento (max 15 punti): progetto esecutivo: 15 punti; progetto definitivo: 8 punti; studio di fattibilita’: 4 punti; nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti: realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti; demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti; nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti; adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti; miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti; efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 12 punti; adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti; interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.
3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioe’ residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura (max 20 punti): oltre 400: 20 punti; da 201 a 399: 15 punti; da 101 a 200: 10 punti; da 51 a 100: 5 punti; inferiore a 50: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioe’ residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell’ente locale 10 punti; da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti; dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti; dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti; dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti; oltre 51%: 10 punti.
6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall’ente di riferimento max 10 punti: progetto esecutivo: 10 punti; progetto definitivo: 5 punti; studio di fattibilita’: 2 punti; nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti: demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 20 punti; nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 15 punti; adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 10 punti; miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Irante >= 0,6): 7 punti; adeguamento antincendio 6 punti; interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 3 punti.
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall’art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti): realizzazione di tutti gli spazi di cui all’art. 3: 10 punti; almeno 4 spazi: 8 punti; almeno 3 spazi: 5 punti.
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioe’ residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura (max 15 punti): assenza 15 punti; presenza 0 punti.
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioe’ residente nell’area che rappresenta il bacino d’utenza della struttura (max 20 punti): oltre 1.000 utenti: 20 punti; da 600 a 999 utenti: 15 punti; da 400 a 599 utenti: 10 punti;
da 150 a 399 utenti: 5 punti
inferiore ai 150 utenti: 3 punti.
6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):
di durata decennale: 20 punti;
di durata quinquennale: 10 punti;
di durata triennale: 5 punti.
7) eventuale cofinanziamento a carico dell’ente locale (max 5 punti): da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto; dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti; dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti; dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti; oltre 50%: 5 punti.
3. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell’art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che per i servizi integrativi per l’infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall’ente di riferimento (max 10 punti): progetto esecutivo: 10 punti; progetto definitivo: 5 punti; studio di fattibilita’: 2 punti; nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (max 20 punti): adeguamento sismico (Ir post >= 0.8 e NTC 2018): 20 punti; miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti; efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante >= 0,6): 10 punti; adeguamento antincendio: 10 punti; interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti:
5 punti.
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall’art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati a servizi integrativi per l’infanzia (max 10 punti): realizzazione di tutti gli spazi di cui all’art. 3): 10 punti; almeno 3 spazi: 5 punti.
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (max 15 punti): assenza: 15 punti; presenza: 0 punti.
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti):
da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;
da 700 a 999 utenti: 15 punti;
da 400 a 699 utenti: 10 punti;
da 150 a 399 utenti: 5 punti;
inferiore ai 150 utenti: 3 punti.
6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla riconversione degli spazi (max 20 punti): di durata decennale: 20 punti; di durata quinquennale: 10 punti; di durata triennale: 5 punti.
7) eventuale cofinanziamento a carico dell’ente locale (max 5 punti): da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti; dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti; dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti; dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti; oltre 50%: 5 punti.
4. Il contributo massimo erogabile a ciascun intervento non puo’ superare 3.000.000 euro.
5. Le graduatorie, distinte per gli interventi e per i gruppi di enti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, sono redatte sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo e indicano altresi’ l’importo assegnato ed il comune beneficiario. A parita’ di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.
6. Nel caso in cui le risorse assegnate ad uno degli interventi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, siano superiori alle richieste pervenute, si procede con lo scorrimento delle graduatorie ripartendo in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte e che presentano progetti non finanziati, con precedenza alle graduatorie dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia.
7. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle graduatorie attive.
8. L’attribuzione del contributo sulla base delle predette graduatorie e’ fatta assicurando, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita'
Articolo 2 - Destinazione delle risorse
Articolo 3 - Tipologie di interventi/richieste ammissibili
Articolo 4 - Modello di presentazione della domanda
Articolo 5 - Criteri di valutazione per il riparto
Articolo 6 - Termini di affidamento dei lavori
Articolo 7 - Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
Articolo 8 - Revoche e controlli
Articolo 9 - Cabina di regia
Allegato 1 - Allegato 1

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