Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 22 bis
Proroga di termini in materia tributaria
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26/02/2021, N. 21
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Proroga di termini in materia tributaria
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di
cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso
tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di
indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno
2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e
20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le
somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati
entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi
per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione
dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma
2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui
all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi
per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della
comunicazione".
2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente:
"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8
marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole da: "del presente decreto" fino a: "sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto
e il 28 febbraio 2021 sono sospesi".
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme
aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti
effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente
della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di
cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo
si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
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Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
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Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
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Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -