Articolo Normativa

Decreto Legge 31/12/2020 n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Articolo 22

Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea)

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorita' competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attivita', possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonche' alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge.
Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, e' sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorita' competenti, con riferimento alle attivita' non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attivita' svolta in Italia, secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita' al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attivita', anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalita' di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da'
comunicazione al pubblico con adeguata evidenza.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' a esse applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puo' recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Articolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’intern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita’ e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita’ culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L’Aquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta’ educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -

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