Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 7
Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di beni e attivita’ culturali e di turismo)
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore
cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la
realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito
di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal
Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti
di capitale; lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la
rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si
applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto
mesi".
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono
utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito
dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte
fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del
bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta
attivita' degli organismi medesimi.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dellintern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de LAquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dellUnione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dallUnione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -