Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Articolo 20

Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008

Capo III - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia kJ (NCV) kgep (NCV) kWh (NCV)
1 kg di carbone 28.500 0,676 7,917
1 kg di carbon fossile 17.200-30.700 0,411-0,733 4,778-8,528
1 kg di mattonelle di lignite 20.000 0,478 5,556
1 kg di lignite nera 10.500-21.000 0,251-0,502 2,917-5,833
1 kg di lignite 5.600-10.500 0,134-0,251 1,556-2,917
1 kg di scisti bituminosi 8.000-9.000 0,191-0,215 2,222-2,500
1 kg di torba 7.800-13.800 0,186-0,330 2,167-3,833
1 kg di mattonelle di torba 16.000-16.800 0,382-0,401 4,444-4,667
1 kg di olio pesante residuo 40.000 0,955 11,111
1 kg di olio combustibile 42.300 1,010 11,750
1 kg di carburante (benzina) 44.000 1,051 12,222
1 kg di paraffina 40.000 0,955 11,111
1 kg di GPL 46.000 1,099 12,778
1 kg di gas naturale (1) 47.200 1,126 13,10
1 kg di GNL 45.190 1,079 12,553
1 kg di legname (umidita' 25%) (2) 13.800 0,330 3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno 16.800 0,401 4,667
1 kg di rifiuti 7.400-10.700 0,177-0,256 2,056-2,972
1 MJ di calore derivato 1.000 0,024 0,278
1 kWh di energia elettrica 3.600 0,086 (***) 1 (3)

Fonte: Eurostat.
1) 93 % metano.
2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.
3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica e' applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonche' basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.
***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
Articolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
Articolo 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni

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