Decreto legislativo 14/7/2020 n. 73
Articolo 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
Capo I -
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Definizioni
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica
certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo
accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi
alle norme UNI CEI EN 16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE
per le attivita' previste dal presente decreto in relazione
all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;
c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma
giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250
occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i
cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri
e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003;»;
d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
«ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da
7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione
europea;»;
e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative
centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»;
f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:
«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la
misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole
unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico
centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini
della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi
di riscaldamento e i totalizzatori;».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. FinalitàArticolo 2 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
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Articolo 4 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Articolo 10 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 11 - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
Articolo 12 - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica
Articolo 15 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Articolo 16 - Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Articolo 17 - Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
Articolo 18 - Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 19 - Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Articolo 20 - Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
Articolo 21 - Disposizioni finali e abrogazioni